sabato 16 aprile 2011

SENTENZA THYSSEN KRUPP: SI FA LA STORIA


Percorro una strada cittadina trafficata a folle velocità, non rispetto il semaforo rosso e quindi sperono un altro veicolo, provocando la morte dei suoi passeggeri.

Esplodo un colpo di pistola da grande distanza per fermare un veicolo che riprende la marcia da un autogrill lungo un’autostrada, attingendo una delle persone trasportate e provocandone la morte.

Ometto scientemente di approntare le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare il verificarsi di incidenti sul lavoro, pur nella consapevolezza del rischio di un infortunio mortale, che puntualmente si verifica.


Come qualificare queste condotte: omicidi volontari con dolo indiretto o eventuale (art. 575 c.p.: pena massima anni 30) oppure omicidi colposi con colpa cosciente o con previsione dell’evento (art. 589 c.p., aggravato come da art. 61 n. 3 c.p.: pena massima 7 anni aumentata di un terzo)?

Generazione di avvocati, magistrati, professori universitari e giuristi in genere hanno profuso in decenni memorabili sforzi dialettici ed ingaggiato furibondi dibattiti accademici sull’argomento, salvo poi pervenire ad esiti diametralmente opposti.

Ebbene, è sul crinale di questa disputa – nella attesa della pubblicazione delle motivazioni – che si sono, evidentemente, mossi i Giurati (togati e popolari) della Corte di Assise di Torino che hanno condannato, tra l’altro, l’ Amministratore delegato della Thyssen Krupp, Harald Espenhahn, per omicidio volontario in relazione al più grave indicente sul lavoro verificatosi negli ultimi anni in Italia, accaduto a Torino la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 e che ha provocato il tragico decesso di sette lavoratori.

Ma cosa è il dolo eventuale?
Quale la differenza con la figura della colpa cosciente?

Ecco una summa, tratta dalla recentissima sentenza n. 10411 emessa il 15 marzo 2011 dalla Prima Sezione Penale della Cassazione, delle risposte a tali quesiti:

  • La giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva”;

  • “ Si versa, invece, nella forma di colpa definita "cosciente", aggravata dall’avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 cod. pen.), qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.

Calando nel concreto tali concetti, si potrebbe ipotizzare, in estrema sintesi, che i Giudici di Torino abbiano:

  1. accertato che il plesso industriale torinese della Thyssen Krupp fosse carente sul versante delle misure di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, anche perché in futuro sarebbe stato dismesso;

  1. accertato che di detta carenza fosse a perfetta conoscenza del vertice dell’amministratore delegato della stessa Thyssen Krupp;

  1. accertato che il medesimo amministratore delegato fosse consapevole del rischio di incidente mortale ai danni dei lavoratori del plesso industriale (rappresentazione ed assunzione del rischio) e che, ciò nonostante, egli abbia tuttavia mantenuto inalterata la propria condotta omissiva consistita nella mancata adozione dei necessari sistemi di sicurezza (volizione);

  1. accertato la immediata derivazione dell’incidente mortale in argomento con la descritta condotta omissiva (nesso eziologico di causalità).

Si tratta, bene inteso, solo di ipotesi fondate – sostanzialmente – sulle notizie di stampa e sul pieno recepimento, da parte della Corte di Assise torinese, dell’impianto accusatorio, anche per quanto riguarda le pene irrogate.
Staremo comunque a vedere le motivazioni della sentenza.

Ciò che in ogni caso è chiaro è la portata epocale della decisione assunta da i Giudici che, per la prima volta in Italia, hanno qualificato come volontario un omicidio derivante dalla inosservanza delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutto questo senza dimenticare la morte di sette lavoratori ed il dolore dei loro (indomiti) famigliari, che hanno applaudito con convinzione la lettura del dispositivo della sentenza come è impresso nella sequenza, davvero da brividi, di cui al link che segue: http://tv.repubblica.it/copertina/thyssen-l-applauso-alla-lettura-della-sentenza/66428?video

Non sappiano come andrà a finire ma è proprio il caso di dire, almeno per adesso che giustizia è fatta … prescrizione breve permettendo.

Pirata Romano
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